la seguente legge: Art. 1. All'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi: 2) Entro il 30 settembre di ciscuon anno il bilancio tecnico-attuariale del fondo e' presentato all'ufficio di presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione. 3) All'inizio di ogni legislatura - ovvero per quanto concerne la legislatura in corso, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge - l'eventuale disavanzo finanziario del fondo puo' essere ripianato con una contribuzione "una tantum" a valere sulle spese di funzionamento del consiglio regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo. 4) Per la legislatura in corso, l'eventuale disavanzo finanziario del fondo e' ripianato con contribuzione "una tantum" da ripartire fra gli esercizi 1988, 1989, 1990. 5) Il relativo stanziamento e' iscritto a bilancio nell'apposito cap. 10 ricompreso fra le spese per il consiglio regionale, relativo alle "Indennita' di carica e di missione spettanti ai componenti il consiglio regionale". Le norme di cui commi, 2, 3, 4 e 5 restano in vigore fino alla emanazione della legge quadro nazionale che regolera' la materia.