la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'art.  4  della  legge  regionale  23  gennaio  1984,  n.  9  e
successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
   2)   Entro   il   30   settembre   di  ciscuon  anno  il  bilancio
tecnico-attuariale del fondo e' presentato all'ufficio di presidenza,
che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.
   3)  All'inizio di ogni legislatura - ovvero per quanto concerne la
legislatura in corso,  a  far  tempo  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge  -  l'eventuale  disavanzo finanziario del fondo puo'
essere ripianato con una contribuzione "una tantum"  a  valere  sulle
spese   di   funzionamento   del  consiglio  regionale,  in  modo  da
assicurare,  entro  un  quinquennio,  il  pareggio   della   gestione
tecnico-finanziaria del fondo.
   4)  Per la legislatura in corso, l'eventuale disavanzo finanziario
del fondo e' ripianato con contribuzione "una  tantum"  da  ripartire
fra gli esercizi 1988, 1989, 1990.
   5)  Il  relativo stanziamento e' iscritto a bilancio nell'apposito
cap. 10 ricompreso fra le spese per il consiglio regionale,  relativo
alle  "Indennita'  di carica e di missione spettanti ai componenti il
consiglio regionale".
   Le  norme  di  cui  commi, 2, 3, 4 e 5 restano in vigore fino alla
emanazione della legge quadro nazionale che regolera' la materia.